Mediazione
Nel giugno 2023 è entrata in vigore la c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) che introduce sostanziali novità anche per la mediazione civile e commerciale (d.lgs. n. 28/2010) aggiornata nel gennaio 2025 dal correttivo (d.lgs n. 216/2024), mentre nel novembre 2023 è entrato in vigore il D.M. n. 150/2023 (pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023) che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione.
Il legislatore ha stabilito che le materie per le quali lo svolgimento del tentativo di mediazione è condizione obbligatoria per poter depositare una domanda in giudizio sono:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo stampa o con ogni mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- l’associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- società di persone
- subfornitura
Cos'è la Mediazione
La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali istituito dal d.lgs. n. 28/2010.
Costituisce una possibilità di affrontare le liti civili e commerciali con tempi e costi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria ed è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie.
Con la mediazione è possibile risolvere liti tra imprese e/o consumatori grazie all'aiuto del mediatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso ad una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo, se ciò non avviene, possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.
Ovviamente questo non significa che le parti sono obbligate a mettersi d’accordo ma devono svolgere almeno il tentativo e solo se la mediazione non ha esito positivo si può procedere davanti ad un giudice.
La mediazione può anche essere delegata, quando in sede di giudizio il Giudice dispone l’esperimento del tentativo di mediazione, dando alle parti un termine entro il quale depositare una domanda. In questo caso la durata del procedimento è di 6 mesi, prorogabili una sola volta di ulteriori 3.
La mediazione è obbligatoria per clausola contrattuale quando questa è inserita in un contratto.
L'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Varese è iscritto al numero 399 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Come approcciarsi alla mediazione
"Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa." (Eraclito)
E’ importante che le parti abbiano consapevolezza del significato del procedimento di mediazione che, con la riforma Cartabia, ha cambiato i propri aspetti ed il “rilievo” all’interno dell’eventuale successivo contenzioso giudiziale.
Un'importante modifica è quella legata al primo incontro di mediazione che fino al 2023 era considerato meramente informativo, mentre dal 2024 è a tutti gli effetti “sostanziale”.
Il d.lgs. n. 28/2010 prevede infatti all'art. 8 c. 4 che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione” ed al successivo c. 6 “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”
Il tentativo di mediazione non deve quindi essere considerato come una mera formalità per poi accedere alla controversia legale, ma un reale tentativo di trovare una soluzione conciliante e risolutiva per la controversia, con l’aiuto di mediatori professionisti che assistono e supportano le parti in questo importante percorso.
Si ricorda che per l’orientamento dell’attuale giurisprudenza la mediazione, per essere validamente esperita, richiede che le parti abbiano concretamente e realmente tentato di trovare un accordo.
Per avviare una mediazione consultare la pagina dedicata.
L'Organismo
Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Varese ha sede a Varese in piazza Monte Grappa 5; è un Organismo di Mediazione iscritto al numero progressivo 399 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione civile, tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi art. 3 D.M. n. 180/2010.
Il Responsabile dell’organismo è il dr. Giacomo Mazzarino sono presenti nella segreteria due funzionari ed un istruttore. Collaborano con l’Organismo i seguenti mediatori
Reclami
Per eventuali reclami si prega di seguire le istruzioni ed utilizzare il modulo alla pagina dedicata
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